Codice civile
Art. 1893 c.c. — Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se l'inesattezza o reticenza rilevante non deriva da dolo o colpa grave, il contratto non è annullabile per quel motivo, ma l'assicuratore può recedere entro tre mesi dalla conoscenza.
Se il sinistro avviene prima della conoscenza o prima della dichiarazione di recesso, la prestazione si riduce nel rapporto tra premio pattuito e premio che sarebbe stato richiesto.
Provare circostanza rilevante, grado di colpa, date e differenza di premio; la riduzione proporzionale non è una perdita automatica totale della copertura.
Esempio pratico
Il cliente omette senza colpa grave un dettaglio che avrebbe aumentato il premio; prima del recesso avviene un sinistro: l'indennizzo è ridotto proporzionalmente.
Giurisprudenza
Diverse conseguenze secondo la colpa
Corte di cassazione, n. 15939, 2000 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La riduzione proporzionale dell'indennizzo per dichiarazione inesatta presuppone che manchino dolo e colpa grave, che seguono il regime dell'art. 1892.
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