Codice civile
Art. 1897 c.c. — Diminuzione del rischio
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Quando il rischio diminuisce in modo da giustificare un premio minore, il contraente può comunicarlo e, dalla scadenza successiva, l'assicuratore non può pretendere più del premio ridotto.
La compagnia può recedere entro due mesi dalla comunicazione; il recesso produce effetto un mese dopo la dichiarazione.
Occorre dimostrare il mutamento e la sua incidenza sulla tariffa originaria; la riduzione non opera retroattivamente sui premi già scaduti.
Esempio pratico
Un'impresa installa un impianto antincendio che riduce stabilmente il rischio e lo comunica: dalla rata successiva chiede il premio corrispondente.