Codice civile
Art. 1896 c.c. — Cessazione del rischio durante l'assicurazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finchè la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se il rischio si estingue dopo la conclusione, il contratto si scioglie; la compagnia conserva il diritto ai premi fino a quando conosce la cessazione e a quelli del periodo in corso.
Se la copertura doveva iniziare più tardi e il rischio scompare nell'intervallo prima dell'efficacia, l'assicuratore ha diritto soltanto al rimborso delle spese.
Controllare date di stipula, decorrenza, cessazione e comunicazione; distinguere l'inesistenza originaria del rischio dalla cessazione sopravvenuta.
Esempio pratico
Un macchinario assicurato viene definitivamente eliminato dopo la firma: il contraente avvisa la compagnia, che applica le regole sui premi del periodo in corso.
Giurisprudenza
Scioglimento alla cessazione del rischio
Corte di cassazione, n. 5081, 1998 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La cessazione sopravvenuta del rischio scioglie il rapporto per legge, senza necessità di recesso; restano da applicare le regole sui premi dovuti.
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