Codice civile
Art. 1921 c.c. — Revoca del beneficio
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La designazione del beneficiario è normalmente revocabile con le stesse forme della designazione, salvo limiti quando il contraente ha rinunciato al potere di revoca e il beneficiario ha accettato.
La norma disciplina anche momenti in cui la revoca non può essere esercitata e la sorte del beneficio in specifiche vicende successive.
Accertare dichiarazioni, comunicazioni, accettazione, eventuale rinuncia e date; non assumere che l'indicazione del nome in polizza sia sempre irrevocabile.
Esempio pratico
Un contraente cambia beneficiario con comunicazione scritta alla compagnia: la modifica è possibile se non ha già reso irrevocabile la designazione.
Giurisprudenza
Premorienza di un beneficiario
Corte di cassazione, n. 11421, 2021 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Se un beneficiario muore prima del contraente, in assenza di revoca o diverso assetto il diritto alla prestazione può spettare ai suoi eredi nella quota pertinente.
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