Codice civile
Art. 1920 c.c. — Assicurazione a favore di un terzo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La polizza vita può attribuire il capitale a un terzo designato nel contratto, con successiva dichiarazione scritta comunicata alla compagnia o per testamento.
Il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione per effetto della designazione; la sua posizione va distinta dalla successione ordinaria del contraente.
Verificare forma e ultima designazione efficace, quote e rapporti con eventuali revoche; la titolarità del diritto non risolve ogni questione sui premi pagati.
Esempio pratico
Una persona designa il coniuge in polizza e poi comunica per iscritto una diversa designazione: si accerta quale dichiarazione sia valida ed efficace.
Giurisprudenza
Beneficiario designato in testamento
Corte di cassazione, sez. 3, Sentenza n. 25121, 2025, Rv. 676335-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Una designazione generica degli eredi testamentari non ancora identificati può essere specificata in un testamento successivo, indicando uno degli eredi come destinatario della polizza.
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