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Codice civile

Art. 1938 c.c. — Fideiussione per obbligazioni future o condizionali 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La fideiussione può garantire un’obbligazione condizionale o futura. Per le obbligazioni future deve indicare l’importo massimo garantito, così che il garante possa conoscere il limite dell’esposizione assunta prima che sorgano i singoli debiti.

Il massimale non sostituisce gli altri controlli: occorre individuare debiti coperti, durata, parti e contenuto della garanzia. La previsione di un limite non rende automaticamente valide tutte le clausole del contratto, né autorizza il creditore ad aggravare consapevolmente il rischio in violazione dell’articolo 1956.

Non ogni patto con il quale una persona assume un rischio relativo a debiti altrui è una fideiussione per obbligazioni future. La nuova massima distingue il patto di responsabilità del mandatario ex articolo 1715, estraneo ai negozi di garanzia, dal campo applicativo dell’articolo 1938. La qualificazione va ricavata dalla funzione e dal contenuto concreto dell’accordo.

Esempio pratico

Un socio garantisce i futuri debiti della società verso la banca fino a 100.000 euro. Si controllano massimale, obbligazioni comprese e ulteriori condizioni della garanzia. Un diverso patto con un mandatario non viene assoggettato automaticamente alla stessa disciplina soltanto perché riguarda l’inadempimento di un terzo.

Giurisprudenza

  • Massimale determinabile in modo certo

    Corte di cassazione, n. 20029, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il limite massimo della garanzia per debiti futuri può essere determinabile mediante indici contrattuali certi e non opinabili, secondo l'interpretazione della decisione.

    Fonte →
  • Patto di responsabilità del mandatario e massimale

    Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 19455, 2025, Rv. 675349-02 · Massima ufficiale della Cassazione

    In tema di mandato senza rappresentanza, al "patto contrario", in deroga alla regola di esonero del mandatario dalla responsabilità per fatto dei terzi di cui all'art. 1715 c.c., non si applica l'art. 1938 c.c. che impone di circoscrivere la responsabilità entro un limite massimo garantito, stante l'estraneità di tale pattuizione contrattuale ai negozi di garanzia.

    Fonte →

Note

Fideiussione bancaria: verificare forma, trasparenza e validità delle clausole secondo la disciplina speciale.

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