Codice civile
Art. 1939 c.c. — Validità della fideiussione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione
Testo dell'articolo
La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La fideiussione non è valida se è invalida l'obbligazione principale, salvo la specifica garanzia assunta per il debito di un incapace.
L'accessorietà collega l'esistenza della garanzia alla sorte del debito, pur ammettendo l'eccezione che il codice indica per l'incapacità.
Accertare causa della nullità del debito e contenuto della fideiussione; distinguere difese del debitore e garanzia prestata per obbligazione di incapace.
Esempio pratico
Un contratto di mutuo è nullo e nessun debito principale è dovuto: la garanzia accessoria non può essere fatta valere come se il mutuo fosse valido.
Giurisprudenza
Nullità del debito e garanzia accessoria
Corte di cassazione, n. 5569, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Se l'obbligazione principale è nulla, di regola cade anche la fideiussione accessoria; la controversia esaminava una firma contestata nel contratto base.
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