Codice civile
Art. 1943 c.c. — Obbligazione di prestare fideiussione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione
Testo dell'articolo
Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.
Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il debitore che ha promesso un fideiussore deve presentarne uno capace e patrimonialmente idoneo, con domicilio nella giurisdizione della corte d'appello indicata.
Se il garante diventa insolvente occorre sostituirlo, salvo che fosse proprio la persona scelta dal creditore.
Accertare l'obbligo di dare garanzia, solvibilità e luogo richiesto; l'eccezione della scelta del creditore richiede prova della sua indicazione.
Esempio pratico
Un contratto impone al debitore di procurare un garante: ne presenta uno privo di beni sufficienti, quindi il creditore chiede una persona idonea.