Codice civile
Art. 1947 c.c. — Beneficio della divisione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione
Testo dell'articolo
Se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione alla parte da lui dovuta.
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se è stato pattuito il beneficio della divisione, il fideiussore chiamato a pagare tutto può esigere che la domanda sia limitata alla sua quota.
Se uno degli altri garanti era già insolvente quando il beneficio è fatto valere, la sua quota grava proporzionalmente sui restanti; non si risponde delle insolvenze successive.
Occorre eccepire il beneficio e provare patto e insolvenze nei momenti rilevanti; il beneficio non nasce dalla sola pluralità di garanti.
Esempio pratico
Tre fideiussori hanno pattuito la divisione: uno convenuto per tutto chiede la riduzione alla propria quota, tenendo conto di un coobbligato già insolvente.