Codice civile
Art. 1948 c.c. — Obbligazione del fideiussore del fideiussore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione
Testo dell'articolo
Il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Chi garantisce il fideiussore risponde verso il creditore solo quando il debitore principale e tutti i suoi fideiussori sono insolventi o liberati per incapacità.
È una garanzia subordinata della posizione dei garanti diretti, diversa dalla solidarietà dei cofideiussori per lo stesso debito.
Ricostruire la catena e provare insolvenza o liberazione dei soggetti indicati; la sola mora del debitore principale non basta.
Esempio pratico
Una persona garantisce l'obbligo di un fideiussore: il creditore non può chiederle subito il pagamento per il solo ritardo del debitore.
Giurisprudenza
Rinuncia alla sussidiarietà del secondo garante
Corte di cassazione, n. 14234, 2003 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una rinuncia espressa alla sussidiarietà può modificare il regime legale del fideiussore del fideiussore senza trasformare automaticamente la garanzia in cofideiussione.
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