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Codice civile

Art. 1949 c.c. — Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il fideiussore che paga subentra nei diritti che il creditore aveva verso il debitore principale.

Il subentro può conservare garanzie e accessori del credito nei limiti di quanto pagato, evitando che il debitore sia liberato senza rimborsare il garante.

Accertare pagamento effettivo, titolo e diritti del creditore; distinguere surrogazione dal regresso personale disciplinato dall'articolo seguente.

Esempio pratico

Il garante paga alla banca il saldo dovuto: entro l'importo versato può esercitare verso il debitore i diritti che aveva la banca.

Giurisprudenza

  • Subentro del fideiussore dopo pagamento

    Corte di cassazione, sez. 1 - , Ordinanza n. 19041, 2023, Rv. 668033-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Chi paga come fideiussore subentra nei diritti del creditore originario verso il debitore del credito garantito, anche nel contesto di una cessione d'azienda.

    Fonte →

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