Codice civile
Art. 1949 c.c. — Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione
Testo dell'articolo
Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il fideiussore che paga subentra nei diritti che il creditore aveva verso il debitore principale.
Il subentro può conservare garanzie e accessori del credito nei limiti di quanto pagato, evitando che il debitore sia liberato senza rimborsare il garante.
Accertare pagamento effettivo, titolo e diritti del creditore; distinguere surrogazione dal regresso personale disciplinato dall'articolo seguente.
Esempio pratico
Il garante paga alla banca il saldo dovuto: entro l'importo versato può esercitare verso il debitore i diritti che aveva la banca.
Giurisprudenza
Subentro del fideiussore dopo pagamento
Corte di cassazione, sez. 1 - , Ordinanza n. 19041, 2023, Rv. 668033-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Chi paga come fideiussore subentra nei diritti del creditore originario verso il debitore del credito garantito, anche nel contesto di una cessione d'azienda.
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