Codice civile
Art. 1952 c.c. — Divieto di agire contro il debitore principale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione
Testo dell'articolo
Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito.
Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento.
In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il fideiussore che paga senza avvisare il debitore principale rischia di perdere il regresso se il debitore paga a sua volta lo stesso debito.
Il debitore può opporre al garante le eccezioni che avrebbe potuto far valere verso il creditore al momento del pagamento non comunicato; il garante conserva un'eventuale azione verso il creditore pagato indebitamente.
Verificare cronologia degli avvisi, pagamenti ed eccezioni concretamente disponibili; la tutela del debitore non trasforma automaticamente ogni omissione informativa in estinzione del regresso.
Esempio pratico
Il garante salda una rata senza informare il debitore, che il giorno dopo la paga ancora alla banca: il garante non può pretendere un secondo rimborso dal debitore.
Giurisprudenza
Terzo datore di pegno e avviso del pagamento
Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 7389, 2024, Rv. 670620-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La disciplina dell'avviso e delle eccezioni dettata per il fideiussore non si applica automaticamente al regresso del terzo che ha dato un pegno; serve una previsione espressa.
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Note
Garanzie bancarie: verificare disciplina speciale e validità delle clausole nel rapporto concreto.