Codice civile
Art. 1953 c.c. — Rilievo del fideiussore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione
Testo dell'articolo
Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti: 1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento; 2) quando il debitore è divenuto insolvente; 3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato; 4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine; 5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il fideiussore può chiedere al debitore di liberarlo dalla garanzia o di prestare idonee garanzie per il futuro regresso prima ancora di pagare, nei casi tassativi indicati.
La tutela preventiva opera, fra l'altro, se il garante viene convenuto per il pagamento, il debitore diventa insolvente o il debito è scaduto; il rimedio anticipa la protezione del garante esposto.
Controllare quale presupposto numerato ricorra e quale misura sia concretamente richiesta; non è un regresso già maturato né equivale di per sé all'estinzione della fideiussione.
Esempio pratico
La banca cita il fideiussore mentre il debitore non offre alcuna copertura: il garante chiede che il debitore lo liberi o costituisca una garanzia per il rimborso eventuale.
Giurisprudenza
Rilievo e posizione concorsuale del fideiussore
Corte di cassazione, n. 25317, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L'azione preventiva di rilievo, pur dopo l'escussione, non attribuisce al garante che non ha ancora pagato la qualità di creditore per chiedere l'apertura della procedura concorsuale del debitore.
Fonte →
Note
Garanzie bancarie: verificare disciplina speciale e validità delle clausole nel rapporto concreto.