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Codice civile

Art. 1954 c.c. — Regresso contro gli altri fideiussori 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1299.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se più fideiussori garantiscono lo stesso debitore e lo stesso debito, quello che ha pagato può rivalersi sugli altri per le rispettive porzioni.

La disposizione regola il contributo nei rapporti interni tra garanti; se uno è insolvente, la sua quota si ripartisce secondo la regola sulla solidarietà richiamata dall'articolo.

Verificare che le garanzie coprano davvero lo stesso debito e la misura delle quote, anche pattizie; non confondere il rapporto tra cogaranti con il regresso integrale verso il debitore principale.

Esempio pratico

Tre garanti coprono lo stesso finanziamento e uno paga 9.000 euro: in assenza di diverse quote può chiedere agli altri il contributo dovuto, considerando l'eventuale insolvenza.

Giurisprudenza

  • Garanzie autonome prestate separatamente

    Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 3687, 2024, Rv. 670094-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Fideiussioni autonome tra loro, prestate separatamente senza consapevolezza reciproca o con volontà di separazione, non fondano il regresso tra cogaranti previsto dall'articolo.

    Fonte →

Note

Garanzie bancarie: verificare disciplina speciale e validità delle clausole nel rapporto concreto.

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