Codice civile
Art. 1977 c.c. — Nozione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXVI — Della cessione dei beni ai creditori
Testo dell'articolo
La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Con la cessione dei beni ai creditori, il debitore incarica tutti o alcuni creditori di liquidare attività proprie e distribuire il ricavato a soddisfazione dei loro crediti.
L'operazione organizza una liquidazione nell'interesse dei creditori aderenti senza equivalere automaticamente a un trasferimento definitivo della proprietà dei beni.
Individuare beni, creditori partecipanti, crediti e mandato liquidatorio; coordinare gli effetti con le procedure concorsuali eventualmente applicabili.
Esempio pratico
Un imprenditore incarica tre creditori di vendere alcuni macchinari e dividersi il ricavato secondo le rispettive ragioni: stipulano una cessione dei beni.