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Codice civile

Art. 1977 c.c. — Nozione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXVI — Della cessione dei beni ai creditori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Con la cessione dei beni ai creditori, il debitore incarica tutti o alcuni creditori di liquidare attività proprie e distribuire il ricavato a soddisfazione dei loro crediti.

L'operazione organizza una liquidazione nell'interesse dei creditori aderenti senza equivalere automaticamente a un trasferimento definitivo della proprietà dei beni.

Individuare beni, creditori partecipanti, crediti e mandato liquidatorio; coordinare gli effetti con le procedure concorsuali eventualmente applicabili.

Esempio pratico

Un imprenditore incarica tre creditori di vendere alcuni macchinari e dividersi il ricavato secondo le rispettive ragioni: stipulano una cessione dei beni.

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