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Codice civile

Art. 1978 c.c. — Forma 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXVI — Della cessione dei beni ai creditori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.

Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La cessione dei beni ai creditori richiede la forma scritta a pena di nullità; se comprende crediti, si applicano le regole richiamate per la loro opponibilità.

Il documento delimita attività cedute e soggetti incaricati; la presenza di crediti impone di verificare notificazione, accettazione e conflitti tra cessionari.

Distinguere requisiti di validità e opponibilità ai terzi, identificando i crediti compresi nell'accordo; una semplice intesa verbale non è sufficiente.

Esempio pratico

Un debitore include nella cessione un credito verso un cliente: firma il contratto e cura le formalità necessarie per far valere la vicenda verso il debitore ceduto.

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