Codice civile
Art. 1981 c.c. — Spese
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXVI — Della cessione dei beni ai creditori
Testo dell'articolo
I creditori che hanno concluso il contratto o vi hanno aderito devono anticipare le spese necessarie per la liquidazione e hanno il diritto di prelevarne l'importo sul ricavato di essa.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
I creditori aderenti anticipano le spese necessarie alla liquidazione e possono recuperarle prelevandone l'importo dal ricavato.
La regola finanzia le operazioni di vendita e amministrazione prima del riparto dei proventi in soddisfazione dei crediti.
Documentare necessità e importi delle spese e il loro prelievo; costi estranei alla liquidazione non possono essere automaticamente scaricati sul ricavato comune.
Esempio pratico
I creditori anticipano perizia e spese d'asta per vendere i beni ceduti: detraggono i costi necessari, con documenti, prima di distribuire il saldo.