Codice civile
Art. 1982 c.c. — Riparto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXVI — Della cessione dei beni ai creditori
Testo dell'articolo
I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
I creditori ripartiscono le somme ricavate in proporzione ai crediti, rispettando le cause di prelazione; il residuo spetta al debitore.
Il riparto richiede il calcolo dei crediti ammessi e delle priorità e impedisce l'appropriazione di un avanzo oltre il dovuto.
Verificare titoli di privilegio, pegno o ipoteca e ammontare residuo dei crediti; la semplice partecipazione al contratto non elimina una prelazione.
Esempio pratico
La liquidazione produce 100.000 euro: si pagano prima le spese e i crediti preferiti, si ripartisce il resto proporzionalmente e si restituisce l'eventuale avanzo.