Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1984 c.c. — Liberazione del debitore 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXVI — Della cessione dei beni ai creditori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Salvo diverso patto, il debitore si libera verso i creditori soltanto quando ricevono la rispettiva quota del ricavato e nei limiti di quanto incassano.

La cessione non estingue subito tutti i debiti: il risultato liberatorio dipende dalla liquidazione e dalla concreta soddisfazione di ogni creditore.

Verificare eventuale patto contrario, pagamenti effettivi e credito residuo; non confondere consegna dei beni con integrale remissione del debito.

Esempio pratico

Un credito di 30.000 euro riceve solo 12.000 dalla vendita: senza un diverso accordo il debitore resta obbligato per il residuo.

Articoli collegati