Codice civile
Art. 1984 c.c. — Liberazione del debitore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXVI — Della cessione dei beni ai creditori
Testo dell'articolo
Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Salvo diverso patto, il debitore si libera verso i creditori soltanto quando ricevono la rispettiva quota del ricavato e nei limiti di quanto incassano.
La cessione non estingue subito tutti i debiti: il risultato liberatorio dipende dalla liquidazione e dalla concreta soddisfazione di ogni creditore.
Verificare eventuale patto contrario, pagamenti effettivi e credito residuo; non confondere consegna dei beni con integrale remissione del debito.
Esempio pratico
Un credito di 30.000 euro riceve solo 12.000 dalla vendita: senza un diverso accordo il debitore resta obbligato per il residuo.