Codice civile
Art. 1985 c.c. — Recesso del contratto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXVI — Della cessione dei beni ai creditori
Testo dell'articolo
Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.
Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il debitore può recedere dalla cessione pagando capitale e interessi ai creditori contraenti o aderenti e rimborsando le spese di gestione.
Il recesso produce effetto dal giorno del pagamento; la facoltà permette di recuperare la disponibilità dei beni se i creditori vengono soddisfatti.
Calcolare tutte le somme dovute e individuare gli aderenti, provando la data del pagamento; una semplice dichiarazione di recesso senza pagamento non basta.
Esempio pratico
Prima della vendita il debitore ottiene nuova liquidità, paga i creditori aderenti con interessi e spese documentate e recede dal contratto.