Codice civile
Art. 1997 c.c. — Efficacia dei vincoli sul credito
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo V — Dei titoli di credito
Testo dell'articolo
Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Pegno, sequestro, pignoramento e altri vincoli sul diritto cartolare o sulle merci rappresentate producono effetti solo quando sono attuati sul titolo.
L'incorporazione del diritto richiede che il vincolo investa materialmente o secondo le forme pertinenti il documento che ne consente l'esercizio.
Verificare tipo di titolo, procedura e modo di attuazione del vincolo; un atto riferito solo al credito sottostante può non essere sufficiente.
Esempio pratico
Un creditore vuole pignorare un titolo rappresentativo di merci: deve attuare il vincolo sul documento secondo le regole applicabili, non solo avvisare il magazzino.
Giurisprudenza
Vincolo sul titolo e opponibilità al giratario
Corte di cassazione, n. 1588, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il pignoramento del credito incorporato richiede l'attuazione sul titolo secondo le forme previste, compresa annotazione e materiale apprensione nella fattispecie esaminata, per valere verso il giratario.
Fonte →
Note
Titoli di credito: verificare la disciplina speciale del titolo e gli obblighi di identificazione e circolazione vigenti.