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Codice civile

Art. 702 c.c. — Accettazione e rinunzia alla nomina 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VII — Degli esecutori testamentari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.

L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.

L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La nomina nel testamento non basta: per assumere l’ufficio occorre una dichiarazione in cancelleria, annotata nel registro delle successioni. Accettazione e rinuncia seguono questa forma. Non si può accettare con condizioni o scadenze; un interessato può chiedere al giudice di fissare il termine per decidere.

Esempio pratico

Il nominato inizia informalmente a pagare bollette, ma non presenta la dichiarazione: questo comportamento non sostituisce l’accettazione prescritta.

Giurisprudenza

  • Forma necessaria per assumere l’ufficio

    Corte di cassazione, sez. II, n. 4930, 1993 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    L’incarico si perfeziona mediante nomina e accettazione nelle forme prescritte. Una dichiarazione informale o un comportamento operativo non conferiscono l’ufficio al designato.

    Fonte →

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