Codice civile
Art. 702 c.c. — Accettazione e rinunzia alla nomina
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VII — Degli esecutori testamentari
Testo dell'articolo
L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.
L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.
L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La nomina nel testamento non basta: per assumere l’ufficio occorre una dichiarazione in cancelleria, annotata nel registro delle successioni. Accettazione e rinuncia seguono questa forma. Non si può accettare con condizioni o scadenze; un interessato può chiedere al giudice di fissare il termine per decidere.
Esempio pratico
Il nominato inizia informalmente a pagare bollette, ma non presenta la dichiarazione: questo comportamento non sostituisce l’accettazione prescritta.
Giurisprudenza
Forma necessaria per assumere l’ufficio
Corte di cassazione, sez. II, n. 4930, 1993 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’incarico si perfeziona mediante nomina e accettazione nelle forme prescritte. Una dichiarazione informale o un comportamento operativo non conferiscono l’ufficio al designato.
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