Codice civile
Art. 703 c.c. — Funzioni dell'esecutore testamentario
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VII — Degli esecutori testamentari
Testo dell'articolo
L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.
A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.
Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.
L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.
Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredità o ad accettarla col beneficio d'inventario.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’esecutore attua le disposizioni del testatore e, salvo diversa volontà, gestisce il patrimonio ereditario. Il possesso dura al massimo un anno dall’accettazione, prorogabile dal giudice per non oltre un ulteriore anno; questo limite riguarda il possesso, mentre la durata dell’ufficio va valutata separatamente. La vendita di beni richiede autorizzazione giudiziale, sentiti gli eredi.
Esempio pratico
Occorre vendere un bene per eseguire un legato: l’esecutore chiede l’autorizzazione, senza trattare la semplice nomina come potere illimitato di vendita.
Giurisprudenza
Limite del possesso e durata della gestione
Corte di cassazione, sez. 2, n. 12241, 2016, Rv. 640057 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il limite annuale del 703 riguarda il possesso dei beni. L’amministrazione non cessa automaticamente con quel termine: va collegata all’esecuzione delle disposizioni testamentarie e all’eventuale esonero.
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