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Codice civile

Art. 704 c.c. — Rappresentanza processuale 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VII — Degli esecutori testamentari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facoltà d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Nel periodo di gestione le azioni sull’eredità vanno rivolte anche contro l’esecutore. Questi può intervenire nelle cause degli eredi e agire per le esigenze del proprio incarico. La partecipazione processuale non lo rende proprietario dei diritti ereditari né rappresentante generale degli eredi.

Esempio pratico

Un creditore avvia una causa relativa all’eredità durante la gestione: deve valutare la chiamata anche dell’esecutore, oltre ai titolari del rapporto.

Giurisprudenza

  • Sostituzione processuale e azioni dell’ufficio

    Corte di cassazione, sez. II, n. 5520, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Nelle cause sui diritti ereditari l’esecutore opera in nome proprio a tutela di posizioni degli eredi e la sua partecipazione integra il contraddittorio. Le azioni inerenti al proprio incarico hanno un diverso fondamento.

    Fonte →

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