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Art. 706 c.c. — Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VII — Degli esecutori testamentari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.

Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il testatore può incaricare l’esecutore di effettuare la divisione, purché questi non sia anche erede o legatario. Prima di procedere deve ascoltare gli eredi; il risultato va controllato secondo l’articolo 733, anche rispetto alla volontà testamentaria e all’equità della proposta.

Esempio pratico

Un professionista estraneo alla successione, nominato esecutore con potere di divisione, raccoglie le osservazioni degli eredi prima di predisporre le porzioni.

Giurisprudenza

  • Divisione proposta dall’esecutore e controllo giudiziale

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 15716, 2026, Rv. 678915-03 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il potere divisorio conferito all’esecutore non rende intangibile la sua proposta. Il rinvio del 706 riguarda il secondo comma del 733: su iniziativa di un erede il giudice può escluderne la vincolatività per contrasto con la volontà del testatore o manifesta iniquità.

    Fonte →

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