Codice civile
Art. 715 c.c. — Casi d'impedimento alla divisione
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede.
L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti.
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La divisione incontra cautele quando l’elenco degli eredi può ancora cambiare, per la presenza di un concepito o di un giudizio sulla filiazione. Il giudice può autorizzarla con garanzie adeguate. Sono disciplinati anche i nascituri non ancora concepiti. I rinvii storici al riconoscimento di enti e al vecchio quarto comma del 252 richiedono coordinamento con la normativa successiva.
Esempio pratico
È pendente una causa che può riconoscere un altro figlio del defunto: gli eredi certi chiedono una divisione con accantonamento a tutela dell’eventuale avente diritto.
Giurisprudenza
Divisione autorizzata durante la causa sulla filiazione
Corte di cassazione, sez. VI, n. 17040, 2012 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il giudizio sulla filiazione non rende sempre impossibile procedere alla divisione. Se l’attesa danneggia gli eredi certi, il giudice può autorizzarla adottando garanzie o accantonamenti adeguati.
Fonte →
Note
Testo con rinvio storico al quarto comma dell’art. 252: il rinvio non descrive autonomamente l’attuale disciplina della filiazione. Anche il riconoscimento dell’ente va coordinato con la disciplina vigente delle persone giuridiche. Nessuna reviviscenza delle procedure storiche.