Codice civile
Art. 714 c.c. — Godimento separato di parte dei beni
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’uso separato di un bene comune non impedisce la divisione. Il limite è l’eventuale usucapione già maturata: servono possesso esclusivo e requisiti di legge, non la sola circostanza che gli altri eredi non utilizzino il bene.
Esempio pratico
Un fratello continua a vivere nella casa familiare mentre gli altri abitano altrove: questa situazione, da sola, non gli attribuisce le loro quote.
Giurisprudenza
Uso esclusivo e prova dell’usucapione del coerede
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 9359, 2021, Rv. 660860-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il coerede può usucapire le quote altrui soltanto dimostrando un possesso esclusivo incompatibile con il godimento degli altri. La loro astensione dall’uso e la sola permanenza nell’abitazione non sono sufficienti.
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