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Art. 719 c.c. — Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all'incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti.

Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La vendita per pagare debiti e pesi richiede l’accordo di coeredi che rappresentino più della metà dell’asse. Si parte dai mobili e, se necessario, si scelgono immobili la cui alienazione sia meno dannosa. La vendita riservata ai condividenti, senza pubblicità, richiede unanimità e assenza di opposizione di creditori o legatari.

Esempio pratico

Manca liquidità per pagare un debito: prima di vendere la casa principale si verifica se bastino i mobili o un immobile di minor valore.

Giurisprudenza

  • Scelta della vendita meno pregiudizievole

    Corte di cassazione, sez. II, n. 3732, 1985 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Se mancano liquidità e mobili sufficienti, occorre confrontare gli immobili e scegliere quello la cui vendita soddisfi i debiti con il minor danno. L’indivisibilità di un immobile non basta, da sola, a giustificarne l’alienazione.

    Fonte →

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