Codice civile
Art. 720 c.c. — Immobili non divisibili
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se un immobile non può essere convenientemente frazionato e non è possibile dividere l’intera massa senza quel frazionamento, si preferisce assegnarlo interamente con conguaglio. La norma considera il coerede con quota maggiore e la richiesta congiunta di più coeredi. Se nessuno chiede l’attribuzione si procede alla vendita all’incanto.
Esempio pratico
Una casa non consente unità autonome: due coeredi chiedono insieme di riceverla, restando comproprietari fra loro e compensando gli altri.
Giurisprudenza
Richiesta congiunta per raggruppare le porzioni
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 14258, 2026, Rv. 678279-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il giudice può accorpare più quote in lotti destinati a restare in comunione soltanto se i coeredi interessati formulano una richiesta congiunta espressa e specifica.
Fonte →Attribuzione congiunta e dissenso degli altri coeredi
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 27733, 2024, Rv. 672838-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Più coeredi possono chiedere insieme un cespite separabile dal resto della massa, mantenendolo indiviso fra loro. Il dissenso di chi non resterà in quella comunione non basta a impedire l’attribuzione prevista dagli articoli 718 e 720.
Fonte →