Codice civile
Art. 722 c.c. — Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per i beni dichiarati indivisibili dalla legge nell’interesse della produzione nazionale si applicano, in via residuale, attribuzione e vendita previste dai due articoli precedenti. La disciplina speciale del bene prevale quando dispone diversamente.
Esempio pratico
Un compendio soggetto a un vincolo legale d’indivisibilità richiede di controllare la legge speciale prima di proporre lotti separati.
Giurisprudenza
Universalità della divisione e beni indivisibili
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 9869, 2025, Rv. 674537-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’esigenza di dividere l’intero asse ammette le eccezioni previste dalla legge, compresa quella del 722. Il precedente aiuta a collocare la regola speciale senza sostituire la verifica della legge speciale che dichiara l’indivisibilità.
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