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Art. 721 c.c. — Vendita degli immobili 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Quando si deve vendere un immobile e i condividenti non concordano sui patti e sulle condizioni, decide l’autorità giudiziaria. La disposizione organizza la vendita già giustificata dalle altre norme; non attribuisce da sola il potere di imporla.

Esempio pratico

Gli eredi concordano che il bene vada venduto ma dissentono sulle condizioni: chiedono che siano stabilite dal giudice.

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