Codice civile
Art. 721 c.c. — Vendita degli immobili
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali
Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Testo dell'articolo
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando si deve vendere un immobile e i condividenti non concordano sui patti e sulle condizioni, decide l’autorità giudiziaria. La disposizione organizza la vendita già giustificata dalle altre norme; non attribuisce da sola il potere di imporla.
Esempio pratico
Gli eredi concordano che il bene vada venduto ma dissentono sulle condizioni: chiedono che siano stabilite dal giudice.