Codice civile
Art. 723 c.c. — Resa dei conti
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Prima di definire le porzioni si ricostruiscono attività, passività e rapporti economici fra coeredi, compresi conguagli e rimborsi. Nel giudizio il rendiconto può essere affrontato durante la divisione; i crediti e i debiti rilevanti vanno dedotti con un’istanza idonea.
Esempio pratico
Un erede ha riscosso canoni e anticipato spese comuni: documenta entrate e uscite perché incidano sulla formazione delle quote.
Giurisprudenza
Istanza di rendiconto e regolazione dei rapporti comuni
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 11937, 2026, Rv. 677933-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nella divisione l’istanza di rendiconto comprende anche la deduzione di crediti e debiti derivanti dalla comunione. Per regolarli nella quota non occorre un’ulteriore domanda separata di liquidazione.
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