Codice civile
Art. 732 c.c. — Diritto di prelazione
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria.
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il coerede che vende a un estraneo la quota ereditaria, o parte di essa, deve notificare proposta e prezzo agli altri. La prelazione si esercita entro due mesi dall’ultima notificazione. Se questa manca, la quota può essere riscattata dall’acquirente e dai successivi aventi causa finché permane la comunione; più retraenti la ottengono in parti uguali.
Esempio pratico
Un coerede offre a un terzo la propria quota dell’eredità: comunica agli altri un’offerta che consenta di valutare concretamente oggetto e prezzo.
Giurisprudenza
Contenuto effettivo dell’offerta ai coeredi
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 5874, 2024, Rv. 670490-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La comunicazione deve rendere comprensibili oggetto, prezzo e convenienza dell’operazione. La rinuncia riferita a un’offerta diversa non basta a escludere la prelazione sulla vendita poi conclusa.
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