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Codice civile

Art. 733 c.c. — Norme date dal testatore per la divisione 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.

Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il testatore può dettare criteri per formare le porzioni; sono vincolanti entro il limite della corrispondenza fra valore effettivo dei beni e quote previste. Può affidare la stima a una persona che non sia erede o legatario; il giudice può disattendere la proposta contraria alla volontà testamentaria o manifestamente iniqua.

Esempio pratico

Il testatore indica come comporre i lotti senza assegnarli direttamente: gli eredi devono seguire quelle regole, controllando che i valori rispettino le quote.

Giurisprudenza

  • Criteri testamentari e divisione diretta

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 9888, 2024, Rv. 670965-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Dettare regole per la futura formazione dei lotti produce vincoli obbligatori per gli eredi. Diverso è formare e assegnare direttamente le porzioni nel testamento, impedendo la comunione sui beni così distribuiti.

    Fonte →
  • Stima affidata a un esecutore e sindacato sulla proposta

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 15716, 2026, Rv. 678915-03 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La proposta divisoria dell’esecutore incaricato dal testatore segue il controllo del secondo comma del 733: non vincola quando il giudice, su istanza di un erede, accerti contrasto con la volontà testamentaria o manifesta iniquità.

    Fonte →

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