Codice civile
Art. 739 c.c. — Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo II — Della collazione
Testo dell'articolo
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Un erede non deve conferire ciò che il defunto aveva donato al suo coniuge o ai suoi discendenti, anche se poi ne ha ereditato il vantaggio. Se la donazione è congiunta a una coppia e solo uno dei coniugi è discendente del donante, si conferisce soltanto la porzione donata a quel discendente.
Esempio pratico
Il padre dona un bene congiuntamente al figlio e alla nuora: nella successione del padre si considera la parte ricevuta dal figlio.