Codice civile
Art. 737 c.c. — Soggetti tenuti alla collazione
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo II — Della collazione
Testo dell'articolo
I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Figli, loro discendenti e coniuge che partecipano alla successione conferiscono quanto hanno ricevuto dal defunto con donazioni dirette o indirette. La dispensa esclude il conferimento nei limiti della disponibile. La collazione serve alla divisione fra i soggetti obbligati e non coincide con il calcolo della legittima, che considera tutte le donazioni.
Esempio pratico
Due figli accettano l’eredità e uno aveva ricevuto una donazione: questa va considerata nella divisione, salvo una dispensa efficace.
Giurisprudenza
Dispensa e opere successive pagate dal donante
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 15783, 2026, Rv. 678976-03 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La dispensa concessa per la donazione originaria non comprende automaticamente gli interventi successivi pagati dal donante sul bene già trasferito. Se sono nuove liberalità indirette, occorre una dispensa specifica per sottrarle alla collazione.
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