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Art. 755 c.c. — Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo III — Del pagamento dei debiti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se un coerede non riesce a pagare la propria parte del debito ipotecario, quel carico viene distribuito fra gli altri eredi in proporzione. La previsione opera nello specifico regolamento del debito garantito da ipoteca.

Esempio pratico

Tre coeredi devono sostenere un debito ipotecario e uno è insolvente: si ricalcola la ripartizione della sua parte fra gli altri due.

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