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Art. 756 c.c. — Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo III — Del pagamento dei debiti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il legatario, in quanto tale, non contribuisce al pagamento dei debiti ereditari. Il bene ricevuto resta però esposto all’azione ipotecaria e alla separazione dei beni. Se il legatario paga il debito garantito sul fondo, prende il posto del creditore nei confronti degli eredi.

Esempio pratico

Una casa viene lasciata in legato con un’ipoteca: il beneficiario paga per evitare l’esecuzione e poi esercita i diritti del creditore verso gli eredi.

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