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Art. 765 c.c. — Vendita del diritto ereditario fatta al coerede 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo V — Dell’annullamento e della rescissione in materia di divisione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La vendita del diritto ereditario a un coerede, conclusa senza frode e con assunzione del rischio da parte dell’acquirente, è sottratta alla rescissione divisoria. La previsione non protegge ogni cessione a prezzo basso: servono i presupposti specifici.

Esempio pratico

Un coerede acquista dagli altri diritti ereditari assumendo il rischio sul loro contenuto: si verifica che l’operazione sia genuina e priva di frode.

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