Codice civile
Art. 768-octies c.c. — Controversie
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo V-bis — Del patto di famiglia
Testo dell'articolo
Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le controversie sul patto devono passare preliminarmente attraverso la procedura di mediazione applicabile. Il rinvio al vecchio decreto 5/2003 va letto con l’art. 23 del D.Lgs. 28/2010, che ha abrogato gli articoli richiamati e sostituito i rinvii; l’art. 5 include espressamente i patti di famiglia fra le materie soggette a mediazione.
Esempio pratico
Un partecipante vuole iniziare una causa sul patto: verifica e avvia la mediazione richiesta prima della domanda giudiziale, salvo le eccezioni applicabili.
Note
Il rinvio letterale all’art. 38 D.Lgs. 5/2003 è conservato. L’art. 23 D.Lgs. 28/2010 abroga gli artt. 38–40 e sostituisce i rinvii con le corrispondenti disposizioni; art. 5 disciplina oggi la mediazione obbligatoria per patti di famiglia.