Codice civile
Art. 777 c.c. — Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci
Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo II — Della capacità di disporre e di ricevere per donazione
Testo dell'articolo
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.
Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il rappresentante di un incapace non può disporre liberamente del patrimonio rappresentato per fare doni. La norma ammette, con le autorizzazioni richieste, liberalità per le nozze dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato. Per l’amministrazione di sostegno occorre considerare capacità residua e limiti specifici del decreto.
Esempio pratico
Il tutore vuole donare un bene dell’interdetto a un estraneo: la rappresentanza non gli attribuisce tale facoltà; le liberalità nuziali richiedono i presupposti speciali.
Giurisprudenza
Rappresentanza e autonomia nella misura di sostegno
Corte costituzionale, sentenza n. 114, 2019 · Principio da pronuncia ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Le limitazioni proprie di interdizione e inabilitazione non si trasferiscono per analogia al beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Prima di applicare il divieto va verificata la capacità residua e quanto il giudice abbia disposto.
Fonte →
Note
Il termine storico «padre» è conservato nella citazione; coordinare la rappresentanza dei genitori con art. 320. Corte costituzionale 114/2019 riguarda l’autonomia del beneficiario di amministrazione di sostegno, non un generale potere rappresentativo di donare.