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Codice civile

Art. 777 c.c. — Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci 

Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo II — Della capacità di disporre e di ricevere per donazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il rappresentante di un incapace non può disporre liberamente del patrimonio rappresentato per fare doni. La norma ammette, con le autorizzazioni richieste, liberalità per le nozze dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato. Per l’amministrazione di sostegno occorre considerare capacità residua e limiti specifici del decreto.

Esempio pratico

Il tutore vuole donare un bene dell’interdetto a un estraneo: la rappresentanza non gli attribuisce tale facoltà; le liberalità nuziali richiedono i presupposti speciali.

Giurisprudenza

  • Rappresentanza e autonomia nella misura di sostegno

    Corte costituzionale, sentenza n. 114, 2019 · Principio da pronuncia ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Le limitazioni proprie di interdizione e inabilitazione non si trasferiscono per analogia al beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Prima di applicare il divieto va verificata la capacità residua e quanto il giudice abbia disposto.

    Fonte →

Note

Il termine storico «padre» è conservato nella citazione; coordinare la rappresentanza dei genitori con art. 320. Corte costituzionale 114/2019 riguarda l’autonomia del beneficiario di amministrazione di sostegno, non un generale potere rappresentativo di donare.

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