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Codice civile

Art. 778 c.c. — Mandato a donare 

Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo II — Della capacità di disporre e di ricevere per donazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.

È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.

È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il donante deve scegliere personalmente destinatario e oggetto, senza lasciare a un mandatario una decisione del tutto libera. Un terzo può però scegliere entro persone o categorie indicate dal donante, oppure fra cose o limiti di valore già determinati.

Esempio pratico

Il donante incarica un terzo di scegliere un beneficiario fra tre persone nominate: si controllano limiti dell’incarico e forma della procura.

Giurisprudenza

  • Procura generale e collegamento con l’estero

    Corte di cassazione, sez. II, n. 6016, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il richiamo a una legge straniera che ammette procure generali a donare non supera il divieto italiano se manca un effettivo collegamento internazionale dell’operazione.

    Fonte →

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