Codice civile
Art. 778 c.c. — Mandato a donare
Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo II — Della capacità di disporre e di ricevere per donazione
Testo dell'articolo
È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione.
È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso.
È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il donante deve scegliere personalmente destinatario e oggetto, senza lasciare a un mandatario una decisione del tutto libera. Un terzo può però scegliere entro persone o categorie indicate dal donante, oppure fra cose o limiti di valore già determinati.
Esempio pratico
Il donante incarica un terzo di scegliere un beneficiario fra tre persone nominate: si controllano limiti dell’incarico e forma della procura.
Giurisprudenza
Procura generale e collegamento con l’estero
Corte di cassazione, sez. II, n. 6016, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il richiamo a una legge straniera che ammette procure generali a donare non supera il divieto italiano se manca un effettivo collegamento internazionale dell’operazione.
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