Codice civile
Art. 799 c.c. — Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle
Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo III — Della forma e degli effetti della donazione
Testo dell'articolo
La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Dopo la morte del donante, eredi e aventi causa che conoscono il vizio e confermano il dono o lo eseguono volontariamente non possono farne valere la nullità. La conoscenza della causa di nullità è essenziale e va provata da chi invoca questa preclusione.
Esempio pratico
Un erede esegue consapevolmente una donazione nulla dopo la morte del donante: si accertano conoscenza, volontarietà e posizione del soggetto.
Giurisprudenza
Conoscenza del vizio e onere della prova
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 31170, 2024, Rv. 673096-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Chi invoca la conferma o l’esecuzione volontaria deve dimostrare che il soggetto interessato conoscesse la causa di nullità. L’esecuzione materiale, da sola, non prova quella conoscenza.
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