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Art. 799 c.c. — Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle 

Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo III — Della forma e degli effetti della donazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Dopo la morte del donante, eredi e aventi causa che conoscono il vizio e confermano il dono o lo eseguono volontariamente non possono farne valere la nullità. La conoscenza della causa di nullità è essenziale e va provata da chi invoca questa preclusione.

Esempio pratico

Un erede esegue consapevolmente una donazione nulla dopo la morte del donante: si accertano conoscenza, volontarietà e posizione del soggetto.

Giurisprudenza

  • Conoscenza del vizio e onere della prova

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 31170, 2024, Rv. 673096-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Chi invoca la conferma o l’esecuzione volontaria deve dimostrare che il soggetto interessato conoscesse la causa di nullità. L’esecuzione materiale, da sola, non prova quella conoscenza.

    Fonte →

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