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Codice civile

Art. 590 c.c. — Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Chi, dopo la morte, conosce la causa di nullità e conferma la disposizione o la esegue volontariamente non può far valere quella nullità. Occorre una disposizione riferibile al testatore; una sottoscrizione accertata falsa non viene sanata. L’esecuzione non implica automaticamente rinuncia alla riduzione per lesione della riserva.

Esempio pratico

L’erede conosce un vizio di forma e dà volontaria esecuzione al lascito: chi invoca la conferma deve provarne i presupposti, compresa la conoscenza del vizio.

Giurisprudenza

  • Esecuzione del testamento e rinuncia alla riduzione

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 12764, 2025, Rv. 674566-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso come la sottoscrizione da parte dell'erede pretermesso del preliminare di vendita di un bene caduto in successione, con il quale l'erede istituito aveva promesso di consegnare parte del prezzo anche all'erede pretermesso, costituisse rinuncia all'azione di riduzione da parte di quest'ultimo).

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  • Accertamento della volontà di dare efficacia al testamento invalido

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 9935, 2025, Rv. 674813-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di testamento invalido per vizi della volontà del testatore, il giudice di merito è tenuto ad accertare sia la volontà del beneficiario di attribuire efficacia all'atto invalido sia la conoscenza della causa d'invalidità.

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  • Testamento falso e limite della conferma

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 9935, 2025, Rv. 674813-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di conferma o esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, l'art. 590 c.c., per la sua operatività, presuppone l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius e non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, che esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.

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  • Onere della prova della conoscenza del vizio

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 31170, 2024, Rv. 673096-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La prova della conoscenza del vizio che ha causato la nullità di una disposizione testamentaria invalida o di una donazione, deve essere data dalla parte che eccepisce la sanatoria in virtù di convalida o di esecuzione volontaria.

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