Codice civile
Art. 809 c.c. — Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità
Libro II — Delle successioni · Titolo V — Delle donazioni; Capo IV — Della revocazione delle donazioni
Testo dell'articolo
Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.
Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'art. 770 e a quelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette a collazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Una liberalità può essere realizzata mediante un atto diverso dalla donazione tipica. Anche queste attribuzioni sono assoggettate alle regole richiamate su revocazione e riduzione, con le eccezioni per le liberalità indicate dall’art. 770, secondo comma, e dall’art. 742.
Esempio pratico
Un genitore finanzia l’acquisto di un immobile intestato al figlio: va ricostruita l’operazione concreta e la sua finalità gratuita, senza assimilare automaticamente ogni pagamento a una donazione diretta.
Giurisprudenza
Liberalità indiretta e simulazione
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 19230, 2024, Rv. 671725-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Quando le parti vogliono realmente il contratto oneroso e attraverso di esso realizzano un vantaggio gratuito ulteriore, si è su un piano diverso dalla simulazione di una donazione. Per questa liberalità indiretta la Corte ammette la prova presuntiva senza applicare i limiti propri dell’accertamento della simulazione.
Fonte →Prezzo ridotto e intenzione liberale
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 8425, 2026, Rv. 677500-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Una vendita economicamente sfavorevole al venditore non prova da sola una liberalità. Occorrono una differenza significativa tra le prestazioni e la scelta consapevole di attribuire gratuitamente all’acquirente il vantaggio corrispondente.
Fonte →