Codice civile
Art. 555 c.c. — Riduzione delle donazioni
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione II — Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Testo dell'articolo
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Si riducono le donazioni che eccedono la disponibile, ma prima si deve esaurire il valore delle disposizioni testamentarie. Le donazioni si aggrediscono nell’ordine previsto dal 559. Calcolo contabile, azione contro il donatario ed effetti verso eventuali terzi acquirenti sono passaggi diversi.
Esempio pratico
Un figlio leso individua un legato e due donazioni: non sceglie subito la donazione più facile da recuperare, ma valuta prima la riduzione delle disposizioni testamentarie e poi l’ordine delle donazioni.
Giurisprudenza
Prova della lesione e ordine degli atti da ridurre
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 10456, 2025, Rv. 674748-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione; in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt 555 e 559 c..c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
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