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Art. 845 c.c. — Regole particolari per scopi di pubblico interesse 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La proprietà fondiaria è soggetta, per i fini pubblici richiamati dal testo, a leggi speciali. Per individuare un limite concreto occorre risalire alla fonte che lo prevede e al suo ambito applicativo.

Esempio pratico

Un vincolo sul terreno può discendere dalla normativa paesaggistica o urbanistica, ma non si ricava una specifica proibizione dalla sola enunciazione dell’art. 845.

Note

Riferimento corporativo storico: identificare le leggi speciali vigenti che concretamente limitano la proprietà.

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