Codice civile
Art. 856 c.c. — Competenza dell'autorità giudiziaria
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione II — Del riordinamento della proprietà rurale
Testo dell'articolo
Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti è salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il codice conserva la tutela giudiziaria dei diritti coinvolti nel riordinamento, ma impedisce al giudice ordinario di riscrivere il piano attraverso la propria decisione. Consente invece l'accertamento e la liquidazione monetaria dei diritti. La ripartizione attuale della giurisdizione va verificata rispetto alla concreta domanda.
Esempio pratico
Un interessato sostiene che un suo diritto non sia stato correttamente considerato. La controversia patrimoniale non autorizza il giudice a progettare una nuova ripartizione dei fondi.
Note
Gli artt. 851–856 non risultano formalmente abrogati nel testo istituzionale consultato. Coordinare il sistema del riordinamento rurale dopo l’abrogazione degli artt. 846–848 (D.Lgs. 228/2001, art. 5-bis, comma 10) e con la disciplina speciale territoriale. Non assimilare automaticamente riordinamento e compendio unico.