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Codice civile

Art. 893 c.c. — Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per alberi sul confine dei boschi e lungo strade o canali privati si applicano regolamenti e, in mancanza, usi locali. Solo se entrambi tacciono operano le distanze dell'art. 892. Il testo riguarda queste situazioni private, non una disciplina completa delle alberature presso strade pubbliche.

Esempio pratico

Prima di piantare lungo un canale privato, il proprietario ricerca l'eventuale regola locale. Non parte automaticamente dalla distanza codicistica residuale.

Giurisprudenza

  • Rinvio alle regole generali locali sugli alberi

    Corte di cassazione, sez. II, n. 17400, 2004 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il richiamo dell'art. 893 alle distanze degli alberi comprende le prescrizioni regolamentari generali richiamate dall'art. 892. La mancanza di una regola dedicata a boschi o canali non esclude necessariamente quelle disposizioni.

    Fonte →

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