Codice civile
Art. 893 c.c. — Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Testo dell'articolo
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per alberi sul confine dei boschi e lungo strade o canali privati si applicano regolamenti e, in mancanza, usi locali. Solo se entrambi tacciono operano le distanze dell'art. 892. Il testo riguarda queste situazioni private, non una disciplina completa delle alberature presso strade pubbliche.
Esempio pratico
Prima di piantare lungo un canale privato, il proprietario ricerca l'eventuale regola locale. Non parte automaticamente dalla distanza codicistica residuale.
Giurisprudenza
Rinvio alle regole generali locali sugli alberi
Corte di cassazione, sez. II, n. 17400, 2004 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il richiamo dell'art. 893 alle distanze degli alberi comprende le prescrizioni regolamentari generali richiamate dall'art. 892. La mancanza di una regola dedicata a boschi o canali non esclude necessariamente quelle disposizioni.
Fonte →