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Codice civile

Art. 894 c.c. — Alberi a distanza non legale 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il vicino può chiedere l'estirpazione di alberi o siepi posti a distanza inferiore a quella dovuta, compresi quelli nati spontaneamente. Si deve prima individuare la distanza applicabile e considerare eventuali diritti acquisiti. La norma non autorizza a entrare nel fondo altrui e abbattere da sé le piante.

Esempio pratico

Una nuova fila di alberi cresce troppo vicino al confine. Il vicino chiede la rimozione dopo aver verificato regolamenti, usi e caratteristiche delle piante.

Giurisprudenza

  • Richiesta di altezza contenuta e domanda di estirpazione

    Corte di cassazione, sez. 6-2, n. 18284, 2015, Rv. 637021 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Nella rassegna ufficiale la richiesta di mantenere le piante sotto la quota del muro è descritta come una pretesa meno ampia compresa nella domanda di rispetto delle distanze. Non viene trattata automaticamente come domanda nuova.

    Fonte →

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